Illegittimo usare i dipendenti addetti ai servizi aeroportuali come tuttofare

Illegittimo usare i dipendenti addetti ai servizi aeroportuali come tuttofare
 

La storia di Raffaele Ciraulo, non idoneo al carico e scarico bagagli e licenziato della società di handling Pae-mas che opera in aeroporto. La Corte di Appello di Palermo ha disposto la reintegrazione a distanza di 20 mesi dal licenziamento. La sentenza ha rovesciato le precedenti decisioni del giudice Cinzia Soffientini che aveva dato ragione alla società

Non idoneo al carico e scarico bagagli, quindi, licenziato. Era stata questa la sorte incredibile di Raffaele Ciraulo, 44 anni, dipendente della società di handling Pae-mas, che opera nell’aerostazione Falcone e Borsellino. Ma una sentenza della sezione lavoro della Corte di Appello di Palermo, a distanza di 20 mesi dal licenziamento, ha disposto la reintegrazione in servizio, rovesciando le precedenti decisioni del Tribunale, giudice Cinzia Soffientini, che avevano dato ragione alla società. In sostanza, è illegittimo usare i dipendenti addetti ai servizi aeroportuali come tuttofare.

La sentenza, inattesa, getta più di un’ombra sulla gestione del personale da parte di una della società che svolgono a Palermo attività di supporto agli aeromobili. Pae-mas, infatti, ha sempre impiegato i lavoratori in mansioni promiscue che vanno dalla guida dei mezzi sulla rampa fino al carico e scarico bagagli. Una “prassi” apparentemente lecita, che la Corte d’appello ha ritenuto in contrasto con le previsioni del contratto collettivo.

Contro questa prassi si è scontrato Raffaele Ciraulo, il quale si è sistematicamente rifiutato di svolgere mansioni ritenute dequalificanti (che vanno dalla pulizia wc al carico e scarico bagagli), soprattutto una volta che il persistente impiego a compiti pesanti ne aveva determinato l’insorgere di problemi fisici. Da qui, i continui procedimenti disciplinari e una situazione di tensione con il datore di lavoro che è diventata col tempo insostenibile.

A questo punto la società Pae-mas, valutata l’inidoneità del lavoratore al sollevamento di carichi superiori a 5 kg. e alla guida continua, ha disposto il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica. Il ricorso è stato rigettato per due volte dal Tribunale di Palermo, giudice Cinzia Soffientini, che ha ritenuto di guardare alle mansioni svolte in concreto, facendo prevalere l’interesse della società ad avere un lavoratore pienamente utilizzabile.

Diverso è stato invece l’esito dell’appello in cui i legali del lavoratore – avvocati Lorenzo Maria Dentici e Romina Alberti – hanno sostenuto che l’eventuale inidoneità andava valutata con riferimento alle mansioni proprie del profilo e non a quelle concretamente richieste. La tesi è stata pienamente accolta dalla Corte di Appello che, con sentenza n. 1012 del 22 maggio 2014 (presidente Di Marco; relatore Antonelli), ha condannato la Pae-mas a reintegrare il lavoratore e a corrispondergli dieci mensilità di retribuzione, oltre ai contributi previdenziali.

La sentenza mette in luce che il lavoratore avrebbe dovuto, e dovrà per il futuro, essere adibito soltanto alle mansioni di autista alla guida dei mezzi addetti alle rampe, di per sé non continuativa, e che è del tutto illegittimo pretendere dai dipendenti una totale fungibilità non prevista dal contratto collettivo e contraria alla legge. Questa sentenza avrà non pochi riflessi sulla concreta gestione del personale nello scalo palermitano.