Diritto del lavoro ed emergenza epidemiologica

Diritto del lavoro ed emergenza epidemiologica
 

Il volume, a più voci, costituisce una riflessione anche di taglio pratico-applicativo sulle misure varate dal Governo per fronteggiare l’impatto del COVID-19 e un utile strumento operativo per operatori del diritto e imprese per orientarsi in una legislazione alluvionale, se rapportata al breve lasso di tempo in cui è stata prodotta.

L’opera contiene una puntuale analisi degli strumenti eccezionali di recente conio: dal divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, alla cassa integrazione in deroga ampliata, allo smart working nei settori pubblico e privato, alla sicurezza sul lavoro, alle misure previdenziali e assistenziali. Il volume – di cui sono autori docenti universitari, magistrati e avvocati giuslavoristi – contiene un saggio dell’avv. prof. Lorenzo Maria Dentici, dedicato alla giustizia del lavoro “ripensata” nella stagione dell’emergenza e al ruolo della tutela cautelare. Il lavoro esamina le regole processuali e organizzative ideate per garantire il funzionamento della giustizia del lavoro, contenendo al minimo il rischio di contagio.

Dopo un’analisi delle misure processuali eccezionali nell rito del lavoro, l’avv. Lorenzo Maria Dentici focalizza sulla “forte accelerazione che la gestione dell’emergenza pandemica sta imprimendo all’uso delle nuove tecnologie nel lavoro e (…) nella macchina giudiziaria. Ciò, secondo l’autore “senza le resistenze e le incrostazioni che hanno talora impedito o ritardato l’evoluzione del processo telematico, si renderà la vita degli avvocati e dei giudici più smart, eliminando attività per lo più inutili che non richiedono la partecipazione delle parti o degli avvocati e costituiscono liturgie tralatizie del rito processuale. Se ne gioverà l’intero sistema giudiziario, recuperando efficienza e accompagnando l’auspicata ripresa economica.
Invero, “la dimensione del tempo presente – a tratti artificiale – dovrà quindi essere usata per ripensare la giustizia e per proiettare quanto di buono nascerà da questa inaspettata fase di transizione sulle regole antiche del processo, favorendone il rinnovamento” (così p. 204).