Lo studio DLCI, con il patrocinio dell’avv. prof. Lorenzo Maria Dentici, ha assistito in Cassazione quarantaquattro dipendenti della Multiservizi S.p.A. che avevano visto sfumare il diritto al passaggio a Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a., in quanto la Corte di Appello di Palermo aveva ritenuto indispensabile un atto di impugnazione, entro sessanta giorni dalla cessione d’azienda, ai sensi dell’art. 32 della l. 183/2000. Con tale impugnazione i lavoratori avrebbero dovuto fare valere il diritto al passaggio dall’impresa cedente a quella cessionaria.
Accogliendo i ricorsi dei lavoratori la Corte di Cassazione, ha affermato che la cessione dei contratti di lavoro nell’ipotesi di trasferimento di azienda avviene automaticamente ex art. 2112 c.c.. Pertanto non vi era alcuna necessità per i dipendenti di impugnare il trasferimento di azienda per ottenere la prosecuzione del suo rapporto di lavoro con il cedente con il cessionario, ossia con l’impresa subentrata.
La Suprema Corte ha affermato pertanto che “la cessione dei contratti di lavoro nell’ipotesi di trasferimento di azienda avviene automaticamente ex art. 2112 c.c., e nella fattispecie si era peraltro già verificata (…), sicché non vi era alcuna necessità, né onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l’avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest’ultimo (che ha acquisito contrattualmente l’azienda cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis, sicché è evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. debba far valere tale impugnazione nel termine di cui all’art. 32, co. 4 lett. c), mentre nella specie, come dedotto dalla stessa controricorrente SAS, egli dedusse “l’intervenuta (e voluta) realizzazione della fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell’odierna controricorrente (SAS) e dunque la successione della stessa nel diritto controverso”.
La Suprema Corte ha infine affermato che “l’art. 32, comma 4, l. n. 183/10 prevede l’applicabilità anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento di cui all’art. 6 (novellato) L. n. 604/66, e dunque, per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto dell’art. 2112 c.c., in sostanza allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua”.
I lavoratori, a seguito dei giudizi di rinvio in Corte di appello, hanno ottenuto il mantenimento del posto di lavoro già in essere con il cedente con il cessionario o – nei casi di mancata prestazione per volontà del cessionario – il pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del trasferimento d’azienda alla riammissione in servizio.
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