Il Tribunale di Palermo ha annullato il licenziamento per giusta causa intimato da una pubblica amministrazione a un dipendente condannato per corruzione, per violazione delle norme in materia di procedimento disciplinare di cui all’art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 (c.d. Testo unico del pubblico impiego).
Il lavoratore è stato assistito dagli avv.ti prof. Lorenzo Maria Dentici e Luigi Maini Lo Casto dello studio DLCI.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice del lavoro ha chiarito che, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tutte le fasi del procedimento disciplinare, che porta al licenziamento per giusta causa, sono svolte esclusivamente dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari che è anche l’organo deputato all’irrogazione della sanzione.
Il procedimento instaurato da un soggetto o organo diverso, nel caso in esame il Capo Ripartizione (atteso che l’Ufficio procedimenti disciplinari non era stato istituito), è stato ritenuto illegittimo e la sanzione irrogata affetta da nullità, poiché adottata in violazione di norme inderogabili di legge sulla competenza.
Il lavoratore – pur sussistendo il fatto contestato, che avrebbe potuto portare a un licenziamento per giusta causa legittimo – è stato invece reintegrato alla luce dei vizi del procedimento disciplinare e ha ottenuto in risarcimento pari alle retribuzioni dal licenziamento fino alla reintegra.
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