Gli avvocati prof. Lorenzo Maria Dentici, Luigi Maini Lo Casto e Giorgio Petta dello studio DLCI hanno assistito con successo, in una controversia contro l’Inps, il socio di una immobiliare destinatario di un avviso di addebito per contributi non versati alla gestione commercianti.
Il Tribunale di Palermo, sposando le tesi dei legali dello studio, ha accolto il ricorso, annullato l’avviso di addebito INPS e spiegato le ragioni per le quali la contribuzione non era dovuta.
Infatti dalla Legge 28 febbraio 1986, n. 45 e e dalla Legge 662/1996 emerge che l’obbligo di iscrizione del socio di una società nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali non discende automaticamente dalla qualità di socio o di amministratore, ma presuppone la coesistenza di due chiare condizioni: gli stessi, infatti, devono avere “la piena responsabilità dell’impresa” con assunzione di “tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione” e, soprattutto, devono partecipare “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Per il Tribunale non può ritenersi sufficiente la qualità di socio e di amministratore per fondare l’obbligo contributivo, in assenza delle citate condizioni. Grava sull’INPS l’onere di provarle. L’INPS avrebbe dovuto poi provare che l’attività espletata dalla società immobiliare non fosse limitata alla gestione degli immobili, inserendosi in una più ampia prestazione di servizi ovvero di intermediazione immobiliare.
La sentenza esprime un importante principio che mette al riparo dalle pretese dell’ente previdenziale quanti gestiscono il loro patrimonio immobiliare in forma societaria.
Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio DLCI al n. 091.6811454 o scrivere all’e-mail segreteria@dlcilaw.it.