L’avv. prof. Lorenzo Maria Dentici, partner dello studio legale DLCI, ha assistito un comune siciliano dinnanzi al Tribunale di Marsala ottenendo il rigetto del ricorso presentato da una lavoratrice con il quale richiedeva il pagamento delle somme a titolo di Peo.
La difesa dell’amministrazione ha eccepito l’improcedibilità della domanda per abusivo frazionamento della domanda, alla luce dei diversi giudizi instaurati precedentemente dalla ricorrente, fra cui anche uno che aveva accertato il suo diritto al risarcimento del danno e il pagamento di alcune differenze retributive.
Il Tribunale di Marsala ha pertanto accertato l’improcedibilità della domanda della ricorrente alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale, che ritiene il frazionamento della domanda di risarcimento davanti giudici distinti configuri un’ipotesi di abuso del diritto, atteso che il principio del giusto processo, espresso dall’art. 111 c. 1 Cost, non consente più di utilizzare, per l’accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del servizio della giustizia, e impedisce, perciò di accordare protezione ad una pretesa priva di meritorietà e caratterizzata per l’uso strumentale del processo.
Il Tribunale ha infatti disposto, in merito alla disarticolazione della domanda, che quest’ultima: “costituisce infatti comportamento violativo del dovere di correttezza e buona fede, dal momento che aggrava la posizione della controparte. In tal caso viene in rilievo – come ricordato dalla Corte – il superamento dei limiti dello strumento processuale, che è e deve essere funzionale al perseguimento e conseguimento del diritto per la cui tutela l’azione è concessa dall’ordinamento”.
La domanda infine è stata dichiarata improcedibile con condanna della lavoratrice alle spese di lite.
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