Il Tribunale di Roma, sez. Lavoro, con dispositivo del 20.5.2014, ha dichiarato l’illegittimità dell’assorbimento del superminimo operato dalla Fideuram Vita S.p.A. nei confronti di circa trenta dipendenti.
Con nota del 22.5.2012., infatti, la Fideuram Vita comunicava ad alcuni dipendenti che “in forza del recente rinnovo della parte economica del CCNL di settore, con le prossime competenze mensili Le saranno corrisposti gli importi relativi agli aumenti retributivi tabellari, comprensivi dei relativi arretrati, previsti dall’ipotesi di intesa del 7 marzo 2012. Le comunichiamo altresì che nella circostanza, tenuto conto delle note condizioni di scenario ed in coerenza con le politiche di moderazione salariale perseguite in tutto il Gruppo Intesa San Paolo, la compagnia opererà l’assorbimento dell’assegno ad personam da Lei attualmente fruito fino a concorrenza degli aumenti tabellari”. In forza di ciò, pertanto, la società procedeva ad assorbire il superminimo riconosciuto ai lavoratori nel corso del rapporto di lavoro.
I lavoratori, a questo punto, con l’assistenza degli avv.ti prof. Lorenzo Maria Dentici, Luigi Lo Casto, Roberto d’Atri, Luisa Paniccia, convenivano in giudizio la Fideuram Vita S.p.A. per opporsi all’assorbimento dei superminimi operato dalla società.
Il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato l’illegittimità dell’assorbimento e ha condannato la Fideuram Vita S.p.A. a corrispondere ai lavoratori le differenze retributive dovute.