Con sentenza del 7 ottobre 2022 la Corte di Cassazione sezione lavoro ha rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice licenziata per giusta causa da banca per avere falsificato un verbale di assemblea sindacale in cui la stessa sarebbe stata designata come r.s.a. al fine di usufruire dei permessi sindacali.
L’istituto di credito, sempre vittorioso anche nei precedenti gradi di merito, è stato assistito dagli avvocati prof. Lorenzo Maria Dentici e Sergio Capasso, partner dello studio legale DLCI, ha sempre sostenuto l’illiceità della condotta volta a trarre – attraverso la redazione di un falso – un ingiusto vantaggio dallo status di dirigente sindacale.
Nel 2016 era pervenuta in banca nota con la quale la segreteria provinciale di un’organizzazione sindacale era stata eletta in assemblea come r.s.a., allegando il relativo verbale di assemblea. Da accertamenti svolti, tuttavia, era risultato che non si era tenuta l’assemblea sindacale indicata e che il verbale, recante la firma della dipendente, era falso e finalizzato a godere dei benefici riguardanti le RSA. La banca ravvisando la violazione degli obblighi di cui all’art. 2104 c.c. e art. 38 del CCNL, disponeva il licenziamento disciplinare della dipendente.
I giudici di merito respingevano i rilievi della lavoratrice, secondo la quale la sua nomina era del tutto legittima perché ratificata dal sindacato, unico titolare del relativo diritto in base a regole endosindacali, immuni da controllo e verifica datoriali. Secondo i giudici di merito ciò che aveva rilevanza ai fini disciplinari era l’incidenza della condotta del prestatore sull’elemento fiduciario del rapporto di lavoro, e, in particolare, la condotta finalizzata, mediante falsa rappresentazione della realtà e manipolazione dei colleghi risultanti firmatari, a indurre in errore la controparte datoriale e trarne utilità, tra l’altro bloccando un trasferimento già disposto.
La lavoratrice in Cassazione ha sostenuto che non sussisteva la giusta causa di licenziamento in ragione della nomina della ricorrente quale r.s.a. senza l’espletamento della preventiva assemblea sindacale, non prevista né dalla legge né dalla contrattazione collettiva.
Aderendo alla difesa datoriale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la censura “non investe la ratio decidendi sottesa alla statuizione sul punto, che prescinde dalla legittimità dell’investitura ma riguarda la irrimediabile lesione dell’elemento fiduciario in ragione del carattere fraudolento della condotta posta in essere dalla dipendente”.
Nessuna lesione dell’attività sindacale è stata poi rilevata dalla Corte, in quanto “la presunta interferenza (…) era stata già oggetto di valutazione giudiziale nel correlato procedimento ex art. 28 statuto dei lavoratori subito dalla banca e conclusosi con statuizione di rigetto passata in giudicato, procedimento che aveva consentito di offrire, mediante l’espletamento della fase istruttoria, elementi utili, quali argomenti di prova, per la definizione del presente giudizio, e ciò senza che fossero in alcun modo pregiudicate le prerogative del sindacato”.
Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio legale DLCI al n. 091.6811454 o puoi scrivere all’e-mail segreteria@dlcilaw.it. Seguiteci anche sui Social: Facebook e Linkedin.