Il Tribunale di Palermo ha recentemente rigettato il ricorso d’urgenza proposto da una lavoratrice che rivendicava il passaggio dall’impresa di pulizie uscente a quella subentrante nei medesimi servizi.
L’impresa di pulizie subentrante – assistita dallo studio DLCI con il patrocinio degli avv.ti prof. Lorenzo Maria Dentici e Sergio Capasso – ha osservato che non era applicabile il C.C.N.L. invocato dalla lavoratrice, bensì, l’art. 43, comma 3, lett. a) del contratto collettivo del “lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizie”. La norma dispone l’applicazione della tutela prevista dalla clausola sociale soltanto nel caso in cui gli addetti operanti nell’appalto oggetto di subentro siano superiori a tre per preservare la gestione di tipo familiare dell’impresa.
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