Gli avvocati prof. Lorenzo Maria Dentici, Luigi Maini Lo Casto e Alberto Romano dello studio DLCI hanno assistito con successo un lavoratore in un giudizio d’urgenza in cui veniva contestata la legittimità di un trasferimento disposto nei suoi confronti nonostante prestasse assistenza alla madre portatrice di handicap grave.
Il Tribunale di Palermo ha accolto il reclamo rilevando la violazione l’art. 33 legge 104/1992 ritenendo pertanto illegittimo il trasferimento disposto dal datore di lavoro in amministrazione giudiziaria (da Palermo a Catania) perché adottato in violazione del divieto legale di spostare ad altra sede i dipendenti che assistano familiari con handicap grave.
Il Tribunale ha ritenuto che il trasferimento del familiare del disabile fosse certamente idoneo a pregiudicare sia il diritto all’assistenza della madre sia quello del dipendente di prestarla, poiché l’orario di lavoro non permetteva a quest’ultimo di recarsi ogni giorno presso la nuova sede e di rientrare la sera nell’abitazione dei genitori, se non a rischio di compromettere gravemente il suo stesso stato di salute. Ha precisato poi che il trasferimento avrebbe leso un altro diritto costituzionalmente garantito, qual è quello alla salute della madre.
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