Rifiuto del vaccino e sospensione dal rapporto di lavoro

Rifiuto del vaccino e sospensione dal rapporto di lavoro

Gli avv.ti prof. Lorenzo Maria Dentici e Luigi Maini Lo Casto dello studio legale DLCI stanno fornendo consulenza e assistenza ad aziende del terziario operanti su tutto il territorio nazionale sul tema della vaccinazione dei lavoratori.

Da segnalare al riguardo, una recente ordinanza del 28 luglio 2021 sul tema del rifiuto del vaccino nel lavoro privato, con la quale il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro si è pronunciato in merito alla legittimità della sospensione senza retribuzione di una lavoratrice non vaccinata. La dipendente in questione non era soggetta ad obbligo vaccinale ai sensi del DL n. 44/2021, poiché non svolgeva una “professione sanitaria” né una “professione di interesse sanitario”.

La lavoratrice ha impugnato in via d’urgenza il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sul presupposto che lo stesso avesse natura sanzionatoria. Il datore di lavoro ha invece opposto che nell’organico aziendale non era possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni. 

Per il giudice romano il datore di lavoro è garante della salute e sicurezza sia degli altri lavoratori sia dei terzi e la protezione della salute rientra tra gli obblighi previsti dall’art. 2087 c.c. e dal D. Lgs. n. 81/2008. Ad avviso del giudice, pertanto, il rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa giustifica il mancato pagamento delle retribuzioni.

Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio DLCI  al n. 091.6811454 o puoi scrivere all’e-mail segreteria@dlcilaw.it.

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