La Cassazione dà ragione al Comune: non sono dovute le indennità previste dalla contrattazione decentrata in favore dei dipendenti del Comune di Termini Imerese e recuperate nel 2011

La Cassazione dà ragione al Comune: non sono dovute le indennità previste dalla contrattazione decentrata in favore dei dipendenti del Comune di Termini Imerese e recuperate nel 2011

L’avv. prof. Lorenzo Maria Dentici, partner dello studio legale DLCI, ha assistito con successo innanzi alla Corte di Cassazione il Comune di Termini Imerese in una controversia che vedeva l’ente contrapposto a un nutrito gruppo di dipendenti. La causa, iniziata nel lontano 2012, concerneva la validità di alcune clausole del CCDI sulla base delle quali erano state corrisposte somme aggiuntive, poi recuperate con trattenute sulle retribuzioni.

In particolare, sulla scorta di una relazione del 13 luglio 2010 degli Ispettori della Ragioneria di Stato, l’amministrazione aveva proceduto al recupero nei confronti di un’ampia platea di lavoratori di somme erogate a titolo di indennità di rischio, di disagio o di responsabilità per effetto, sul rilievo della nullità dei contratti collettivi decentrati del 6 giugno 2000 e del 26 gennaio 2007.

I lavoratori avevano immediatamente contestato l’asserito indebito, affermando la piena legittimità degli accordi decentrati e chiedendo la restituzione delle somme per le quali si era proceduto al recupero tramite trattenute. Il Comune di Termini Imerese aveva invece sempre sostenuto l’illegittimità dei CCDI per ragioni formali e sostanziali, inerenti segnatamente la loro coerenza con i vincoli del CCNL di comparto.

Il Tribunale di Termini Imerese nel 2013 si era pronunciato a favore dei lavoratori rilevando che le osservazioni degli Ispettori concernevano soltanto il merito delle scelte contrattuali operate dalle parti contrattuali collettive, ma non erano tali da determinarne l’invalidità.

Di contrario avviso è stata invece la Corte di Appello di Palermo nel 2015. Per i giudici di secondo grado “allorché venga violata una disposizione del CCNL di contenuto procedurale, l’attività negoziale di secondo livello non si svolge con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono e ciò realizza la violazione della legge (art. 40 TU) (…) con conseguente nullità anche in base alle categorie civilistiche (art. 1418 c.c.)”.

Sulla scorta di tali argomenti la prima decisione favorevole ai lavoratori è stata totalmente ribaltata.

A distanza di sei anni, con ordinanza n. 30748 depositata il 20 ottobre 2021, la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha messo la parola fine all’annosa vicenda, confermando l’illegittimità delle indennità erogate ai dipendenti comunali.

In particolare, secondo la Cassazione, le censure mosse dai lavoratori alla sentenza della Corte di Appello non erano in grado di incrinare la valutazione in ordine all’illegittimità della clausole del CCDI, che inerisce il merito della controversia incensurabile in sede di legittimità, né poteva essere invocato l’art. 2126 c.c., in quanto la nullità non riguarda il contratto di lavoro, ma le clausole che hanno determinato i benefici non dovuti.

I ricorrenti sono altresì stati condannati a rifondere all’ente le spese di lite.

Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio legale DLCI al n. 091.6811454 o puoi scrivere all’e-mail segreteria@dlcilaw.it.

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