Incarico dirigenziale di struttura complessa nelle aziende sanitarie e natura non concorsuale della selezione

Incarico dirigenziale di struttura complessa nelle aziende sanitarie e natura non concorsuale della selezione

Gli avvocati prof. Lorenzo Maria Dentici e Luigi Maini Lo Casto, partners dello studio legale DLCI, insieme all’associate Cinzia Maria Luisa Rizzolo hanno assistito con successo un dirigente medico in un ricorso proposto da altro collega per ottenere il conferimento di un incarico di struttura complessa presso un’azienda sanitaria.

Quest’ultimo ha lamentato in particolare che la Commissione di valutazione fosse incorsa in evidenti errori logici e matematici, sia con riferimento alla attribuzione dei punteggi riferiti al colloquio sia con riferimento ai punteggi attribuiti al curriculum dei candidati, rappresentando l’esigenza della tutela in via d’urgenza per irreparabilità del danno nelle more del giudizio ordinario egli avrebbe potuto subire.

Rigettati gli argomenti della difesa della controparte circa il periculum in mora, il Tribunale di Caltanissetta ha accolto le tesi dell’Asp e del dirigente cui l’incarico era stato conferito, affermando che “il giudice può sindacare l’operato dell’amministrazione unicamente sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l’esercizio del potere è subordinato, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli, non potendo invece sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio, mediante l’attribuzione del punteggio negato al lavoratore, salva l’ipotesi in cui lo stesso datore abbia limitato la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati.

Secondo il giudice “l’attività di valutazione, che esita in una graduatoria (con relativi punteggi dei candidati), sebbene presenti caratteri di accentuata procedimentalizzazione, rimane, comunque, preparatoria di un provvedimento finale, quello del conferimento dell’incarico dirigenziale, che mantiene intatta la sua natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene da motivarsi “analiticamente”, ove non ricada sul candidato che non abbia ottenuto il migliore punteggio”.

Il Tribunale ha infine rimarcato il carattere non concorsuale della procedura complessivamente considerata, “non essendo la graduatoria formata dalla commissione ad imporre il conferimento dell’incarico al candidato inserito nella terna che ha ottenuto il miglior punteggio, bensì restando tale affidamento nella discrezionalità del direttore generale, il quale può orientarsi anche verso altro candidato, pur dovendo in tal caso motivare puntualmente al fine di soddisfare l’esigenza (…) di rendere trasparente e controllabile una siffatta scelta, pur sempre effettuata tra candidati individuati come potenzialmente idonei a ricoprire l’incarico in base ad una previa valutazione ancorata a parametri oggettivi e predeterminati”.

Il Tribunale G.L. di Caltanissetta ha così rigettato il ricorso del dirigente che riteneva di essere stato pretermesso, condannando le controparti costituite in giudizio al pagamento delle spese di lite. Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio legale DLCI al n. 091.6811454 o puoi scrivere all’e-mail segreteria@dlcilaw.it. Seguiteci anche sui Social: Facebook e Linkedin.