L’avv. prof. Lorenzo Maria Dentici e l’avv. Luigi Maini Lo Casto, partner dello studio legale DLCI, insieme all’associate avv. Giorgio Petta, hanno assistito con successo innanzi al Tribunale di Roma una dipendente del Ministero dell’Interno ottenendone l’assegnazione a Catania per assistere la madre disabile.
La vicenda scaturisce dallo scorrimento di una graduatoria cui ha attinto anche il Ministero dell’Interno e dalla precedenza nella scelta della sede accordata ai soggetti in possesso dei benefici della l. n. 104/1992 e, fra questi, a coloro che prestavano assistenza a un familiare la cui condizione di disabilità fosse stata accertata da epoca più risalente.
Sulla scorta di tale criterio, non previsto del bando e comunicato via pec agli aspiranti all’atto delle assegnazioni, la lavoratrice assistita– pur trovandosi in una posizione più elevata nella graduatoria di merito – si è vista precedere nella scelta della sede di Catania da altri aspiranti con punteggio inferiore, solo sulla scorta del suddetto titolo preferenziale coniato ex post dall’amministrazione.
La dipendente si è pertanto rivolta, con ricorso d’urgenza, al Tribunale di Roma.
Le valutazioni del giudice del lavoro sono di notevole interesse e bilanciano adeguatamente le esigenze di tutela del disabile e quella al buon andamento della p.a..
Anzitutto il Tribunale osserva che “appare fondata la doglianza per il fatto che i criteri per gestire i contrasti fra i titoli di precedenza non avrebbero potuto essere indicati ai singoli interessati nella PEC del 23.12.2022, ma avrebbero dovuto essere contemplati nel bando e, comunque, resi noti alla generalità degli interessati”.
Nel merito il giudice ha precisato, in ogni caso, che “anche a voler sostenere che il bando ha disciplinato i soli criteri di precedenza relativamente all’esito della prova concorsuale, disinteressandosi completamente della successiva fase inerente alla scelta delle sedi, e a voler ritenere che tale fase sia stata rimessa alle singole Amministrazioni, sarebbe stato comunque necessario rendere noti i criteri per l’assegnazione delle sedi, tanto agli idonei vincitori, quanto agli idonei non vincitori chiamati per scorrimento, prima che questi venissero chiamati ad esprimere una preferenza per questa o quella Amministrazione. In altre parole, sorvolando per il momento sulla logicità intrinseca dei criteri adottati dal Ministero resistente, questi avrebbero dovuto trovare applicazione non solo per i concorrenti risultati idonei non vincitori (chiamati per scorrimento), ma pure agli idonei vincitori, nel senso che, nella scelta della sedi, la priorità dei benefici della L. 104/92 rispetto alla posizione in graduatoria avrebbe dovuto necessariamente interessare tutto il personale assunto dall’Amministrazione, in tutto il territorio italiano. In applicazione di tali criteri sarebbe potuto accadere che un soggetto collocato nei primi posti della graduatoria (come idoneo vincitore), pur se titolare dei benefici ex L. 104/92, avrebbe dovuto cedere il passo, nella scelta della sede, ad un idoneo non vincitore chiamato per scorrimento, titolare di analogo titolo di precedenza per handicap presente da più tempo. Per garantire questa parità di condizioni, i criteri avrebbero dovuto essere dettati una volta per tutte, con un provvedimento dell’Amministrazione rivolto a tutti gli interessati, prima dell’assegnazione delle sedi agli idonei vincitori. Invece, il Ministero (…) ha elaborato i criteri di gestione dei conflitti fra titoli di precedenza solo in seconda battuta, provvedendo a darne comunicazione personale ai singoli interessati i quali, peraltro, avevano già scelto l’Amministrazione di destinazione dando per scontato che la loro posizione in graduatoria sarebbe stata tenuta in considerazione i fini della scelta delle sedi”.
Secondo il Tribunale di Roma “nella parte in cui si afferma che, “a parità di condizioni, sarà considerata la data più risalente del verbale di riconoscimento dell’handicap”, i detti criteri si discostano dalla logica sottesa all’art. 97 Cost. Il principio di buon andamento dell’Amministrazione, infatti, impone di allocare le risorse nel modo più efficiente, dando la priorità a chi si è mostrato più meritevole.
Infatti “è ovviamente possibile accantonare tale logica meritocratica per ragioni solidaristiche, in particolare, per assicurare protezione ai portatori di handicap o a coloro che debbano prendersi cura di un prossimo congiunto colpito da grave invalidità. La graduazione fra tali situazioni, quindi, deve necessariamente essere improntata all’esigenza solidaristica che la giustifica, dovendosi altrimenti tornare ad applicare il principio meritocratico, che era stato derogato per assicurare la tutela dei più deboli. Ebbene: la data del verbale col quale è stata riconosciuta una situazione di handicap nulla esprime circa l’esigenza del soggetto invalido. Un bambino di pochi anni in stato vegetativo necessita di un’assistenza ben maggiore di quella richiesta da un anziano che presenta problemi di deambulazione da vari decenni; ciononostante, il verbale di accertamento dell’handicap del bambino sarà ben più recente di quello che riguarda l’anziano. Non appare quindi giustificata la scelta del Ministero resistente di accantonare il criterio meritocratico per dare spazio (non all’esigenza di tutelare soggetti deboli, bensì) all’ordine cronologico del riconoscimento delle situazioni di handicap”.
Sulla scorta di tale criterio, non previsto del bando e comunicato via pec agli aspiranti all’atto delle assegnazioni, la lavoratrice assistita dallo studio – pur trovandosi in una posizione più elevata nella graduatoria di merito – si era quindi arbitrariamente vista precedere nella scelta della sede di Catania da altri aspiranti con punteggio inferiore e il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso, ha destinato la lavoratrice alla sede prescelta cui avrebbe avuto diritto in assenza del criterio illegittimamente applicato.
L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite.
Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio legale DLCI al n. 091.6811454 o puoi scrivere all’e-mail segreteria@dlcilaw.it.