Donazione avvenuta senza atto pubblico: chi la riceve deve provare il modico valore

Donazione avvenuta senza atto pubblico: chi la riceve deve provare il modico valore

L’avv. Luigi Maini Lo Casto, dello studio DLCI, ha assistito con successo una cliente in un’azione di nullità di una donazione di circa 200.000 euro avvenuta senza atto pubblico.

Il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda dell’attrice ritenendo la donazione viziata dalla mancanza di forma solenne ex art. 782 c.c. ossia non avvenuta con atto pubblico. Il giudice, in particolare, ha affermato che ricorreva un’ipotesi di donazione diretta di denaro realizzata tramite assegno bancario.

La questione centrale affrontata dal Tribunale è se la donazione sia stata di modico valore, fattispecie che non avrebbe richiesto la forma solenne.

Secondo il giudice tale l’accertamento va condotto alla luce di due criteri: uno oggettivo, correlato al valore del bene oggetto della donazione, e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. L’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. L’indagine richiede di valutare la reale situazione patrimoniale del donante al momento della donazione, senza che rilevino le condizioni economiche del donatario. Il Tribunale nella decisone afferma l’importante principio che è colui che riceve la donazione a dover provare il carattere non modico dell’atto di liberalità.

Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio DLCI al n. 091.6811454 o scrivere all’e-mail segreteria@dlcilaw.it.

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