Gli avvocati prof. Lorenzo Maria Dentici e Luigi Maini Lo Casto, partner dello studio legale DLCI, insieme all’associate avv. Giorgio Petta hanno assistito con successo in varie controversie contro l’INPS alcuni soci di società di persone o di capitali destinatari di avvisi di addebito per contributi non versati alla gestione commercianti, cui erano stati iscritti d’ufficio dall’istituto previdenziale.
Il Tribunale di Palermo, sposando le tesi dei legali dello studio, ha accolto i ricorsi, annullando gli avvisi di addebito INPS per omesso assolvimento dell’onere della prova in merito all’abitualità e alla prevalenza dell’apporto lavorativo del socio.
Infatti dalla Legge 28 febbraio 1986, n. 45 e e dalla Legge 662/1996 emerge che l’obbligo di iscrizione del socio di una società nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali non discende automaticamente dalla qualità di socio o di amministratore, ma presuppone la coesistenza di due chiare condizioni: gli stessi, infatti, devono avere “la piena responsabilità dell’impresa” con assunzione di “tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione” e, soprattutto, devono partecipare “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Per il Tribunale non può ritenersi sufficiente la qualità di socio e di amministratore per fondare l’obbligo contributivo, in assenza delle citate condizioni. Grava sull’INPS l’onere di provarle.
La sentenza esprime un importante principio che mette al riparo dalle pretese dell’ente previdenziale quanti rivestono la mera qualità di socio senza partecipare con il proprio lavoro abituale e prevalente all’attività aziendale.
Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio legale DLCI al n. 091.6811454 o puoi scrivere all’e-mail segreteria@dlcilaw.it. Seguiteci anche sui Social: Facebook e Linkedin.