Una società del settore della raccolta dei rifiuti, a seguito dell’aggiudicazione della gara presso un comune siciliano, ha ritenuto che le previsioni in materia di obblighi di riassunzione previste nel bando di gara prevalessero (escludendole) sulle simmetriche clausole del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, ritenendo così di non dover assumere i lavoratori in forza all’impresa uscente, bensì quelli in servizio nella società d’ambito che ne avessero fatto richiesta. La Corte di Appello di Palermo aveva negato tale rapporto di specialità tra clausole della lex specialis e CCNL, riconoscendo ai lavoratori già impiegati nell’appalto il diritto alla riassunzione presso la nuova aggiudicataria.
La società uscente, assistita dallo studio legale DLCI, con l’avv prof. Lorenzo Maria Dentici, ha resistito in giudizio sostenendo l’infondatezza della tesi avversaria e la perdurante efficacia degli obblighi di riassunzione di fonte contrattual-collettiva. La Corte di Cassazione con ordinanze nn. 8565 e 8566 depositate il 16 marzo 2022 ha rigettato il ricorso dell’impresa uscente, sancendo il diritto dei lavoratori alla riassunzione in forza del CCNL.
In particolare la Suprema Corte ha osservato che “la valenza obbligatoria e cogente degli atti amministrativi richiamati (…) con particolare riguardo alla clausola sociale rappresentata dall’obbligo di assunzione dei dipendenti della società d’ambito A.A. s.p.a risulta ininfluente ai fini dell’esonero invocato dall’odierna ricorrente dall’obbligo del rispetto del c.c.n.l. FISE, pacificamente applicabile; quest’ultimo si configura, infatti, quale vincolo scaturente dalla legittima esplicazione dell’autonomia collettiva e quindi liberamente assunto da E. s.r.l. per il tramite dei suoi rappresentanti che quel contratto hanno stipulato; analogamente, frutto di libera determinazione è la scelta della società di partecipare alla procedura indetta dal comune di M., scelta rispetto alla quale E. avrebbe dovuto in via preventiva valutare la compatibilità del rispetto della clausola sociale imposta dal capitolato di appalto con il pregresso obbligo ex art. 6 c.c.n.l. assunto in via convenzionale”. I giudici precisano infine che “in questa prospettiva, venendo in rilievo obblighi scaturenti da scelte volontarie dell’interessata, non appare utilmente invocabile il disposto dell’art. 41 Cost. in tema di libertà di iniziativa economica privata né la violazione della disciplina comunitaria in tema di concorrenza”.
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