L’avv. prof. Lorenzo Maria Dentici, partner dello studio legale DLCI, ha assistito con successo, innanzi al Tribunale di Palermo, il Comune di Monreale in un controversia proposta da una ventina di vigili urbani che rivendicavano il pagamento da parte dell’ente di somme per complessivi € 500.000, in quanto quest’ultimo non avrebbe ripartito il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale di cui all’art. 13, L.R. 17/1990.
L’ente ha contestato l’azione dei ricorrenti (che avevano ottenuto gli emolumenti in annate più risalenti) sul rilievo della mancata prova della partecipazione alla realizzazione del piano di miglioramento dei servizi nei periodi successivi al 2014. Inoltre – ha precisato la difesa dell’ente – la normativa regionale citata non attribuirebbe un diritto di credito, atteso che, in caso contrario, l’art. 13, L.R. 17/1990 sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost.
L’ente ha poi osservato che con la privatizzazione del pubblico impiego il trattamento retributivo trova la sua fonte nella contrattazione collettiva e che nulla in proposito era stato convenuto in sede di contrattazione decentrata integrativa.
Il Tribunale di Palermo, in accoglimento delle difese del Comune, ha quindi rilevato che i ricorrenti non avevano dimostrato né la deliberazione da parte del Comune di Monreale di un piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale con contestuale erogazione della pretesa indennità, né la partecipazione alla sua realizzazione, né, ancora, lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge. Infatti “l’indennità (…) può essere corrisposta al solo personale della polizia municipale che partecipi alla realizzazione dei piani di miglioramento dei servizi e svolga tutte le funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986, dovendo la medesima essere correlata (…) al funzionamento del fondo per il miglioramento dei servizi nonché all’effettiva partecipazione degli addetti alla polizia municipale al perseguimento degli obiettivi fissati”. Il giudice del lavoro ha, pertanto, rigettato il ricorso, e condannato i dipendenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell’ente locale.
Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio legale DLCI al n. 091.6811454 o puoi scrivere all’e-mail segreteria@dlcilaw.it.