Gli avv.ti prof. Lorenzo Maria Dentici, Luigi Maini Lo Casto e Giorgio Petta dello studio legale DLCI hanno assistito con successo un dipendente di Riscossione Sicilia S.p.A. al quale la società nel 2016 aveva revocato il passaggio dal 4° livello della 3^ area professionale al 1° livello dei quadri direttivi del CCNL.
Secondo il Tribunale di Palermo la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la propria natura di soggetto di diritto privato solo perché un ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni, atteso che il rapporto tra società ed ente è di assoluta autonomia. Osserva il Tribunale che lo statuto richiama le norme del codice civile e non attribuisce alcun potere autoritativo alla componente sociale pubblica, la quale non dispone di poteri di controllo analoghi a quelli esercitati dall’ente pubblico sui propri uffici ed è abilitata a governare l’ente solo in virtù della titolarità della quota maggioritaria della partecipazione sociale secondo le ordinarie regole civilistiche.
Secondo il giudice pertanto la società convenuta non era tenuta a rispettare i divieti introdotti, per le pubbliche amministrazioni, dalle norme nazionali e regionali e non era assoggettata al regime di cui all’art. 52, D.Lgs. n. 365/2001, bensì all’art. 2103 c.c. che non prevede il concorso per ottenere la promozione nell’impiego privato.
L’intera vicenda, in quanto coerente con il concreto sviluppo della professionalità del lavoratore, era conforme al principio generale dettato dall’art. 2103 c.c.; del tutto illegittima è stata ritenuta, quindi, la revoca della categoria di quadro con coseguente retrocessione ad impiegato, proprio perché in contrasto con le ordinarie regole civilistiche.
Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio DLCI al n. 091.6811454 o puoi scrivere all’e-mail segreteria@dlcilaw.it.