Lo studio DLCI, con gli avv.ti prof. Lorenzo Maria Dentici e Luigi Maini Lo Casto, ha recentemente assistito innanzi alla Corte di Appello di Palermo, un’impresa in amministrazione giudiziaria in forza dell’applicazione della disciplina antimafia.
La causa aveva ad oggetto crediti di lavoro, maturati prima dell’adozione della misura del sequestro.
Accogliendo l’appello dell’impresa, la Corte ha chiarito che i crediti anteriori al provvedimento di sequestro devono essere accertati secondo la particolare procedura descritta agli articoli 57, 58 e 59 d.lgs. 159/2011. Il sequestro segna infatti il limite temporale cui aversi riguardo per individuare i crediti che andranno accertati secondo la speciale procedura di cui ai suddetti articoli; il successivo provvedimento di confisca rileva ai fini dell’avvio della procedura stessa attraverso il deposito delle istanze di accertamento dei creditori e l’udienza di verifica.
La ratio della scelta legislativa di individuare un apposito procedimento dinanzi al Giudice delegato del procedimento penale per la verificazione dei crediti vantati dai terzi nei confronti delle società i cui beni siano stati sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale è quella di subordinare il soddisfacimento del credito alla verifica della mancanza di un collegamento tra il credito stesso e l’attività illecita e alla verifica della sussistenza della buona fede del creditore, al fine di evitare che la precostituzione di creditori c.d. di comodo possa rendere vane le misure patrimoniali adottate per il contrasto alla criminalità organizzata.
In applicazione di questi principi, poiché il credito di lavoro riguardava il periodo precedente al sequestro, la Corte ha riformato la decisione impugnata e dichiarato improcedibile il ricorso originario, condannando il lavoratore alle spese di lite.
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