Il TAR Palermo – in una causa patrocinata dallo studio DLCI con l’avv. prof. Lorenzo Maria Dentici – ha annullato il provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nonché quello con cui il Ministero della Difesa ha disposto la cessazione dal servizio permanente per infermità e il collocamento in congedo di un carabiniere colpito da infarto del miocardio.

I giudici amministrativi hanno osservato che il ricorrente non aveva mai manifestato la propria intenzione di non sottoscrivere il contratto di lavoro, ma aveva solo chiarito che non era sua intenzione transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, fino alla definizione del procedimento pendente innanzi al TAR Palermo sul riconoscimento della causa di servizio.

Per il TAR, quindi, la cessazione permanente dal servizio appariva ingiustificata. I giudici hanno altresì rilevato un difetto di istruttoria, atteso che il carabiniere non aveva rifiutato il passaggio all’amministrazione, ma solo manifestato la volontà di attendere la pronuncia sulla dipendenza dal servizio della patologia che lo aveva reso inidoneo.

Grazie a questa sentenza il carabiniere ha ottenuto il passaggio nei ruoli civili con la stessa retribuzione goduta nell’Arma e ha incardinato un nuovo giudizio

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