In seguito al fallimento di una partecipata regionale un lavoratore veniva inserito negli elenchi del c.d. Albo Speciale, da cui la SAS (Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a.) poteva attingere per reclutare il proprio personale in base all’art. 64 della l. r. 21/2014.

Quest’ultima, sulla base di un apposito bando pubblicato sul sito istituzionale indiceva una selezione diretta agli iscritti all’Albo, per verificare il possesso dei requisiti richiesti e procedere alla loro assunzione.

Un lavoratore aveva presentato la domanda con lieve ritardo, in quanto il bando era stato pubblicato per poco più di 60 ore, comprese quelle notturne.

Assistito dagli avvocati prof. Lorenzo Maria Dentici, Luigi Maini Lo Casto e Giorgio Petta dello studio DLCI, ha proposto ricorso al giudice del Tribunale di Palermo, rivendicando il diritto all’assunzione con decorrenza dal 31 dicembre 2018 e quello al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute.

Il Tribunale di Palermo, accogliendo la tesi dei legali del ricorrente, ha osservato che la società regionale non aveva ottemperato alle prescrizioni dell’avviso di selezione e aveva, comunque, previsto un termine brevissimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

Tale condotta è stata ritenuta illegittima e SAS è stata condannata ad assumere il lavoratore come funzionario di categoria D del Contratto collettivo regionale di lavoro applicato, con decorrenza dal 31 dicembre 2018 , nonché al pagamento in favore del ricorrente di tutte le retribuzioni da tale data fino all’immissione in servizio.

Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio DLCI al n. 091.6811454 o scrivere all’e-mail segreteria@dlcilaw.it.