Il Direttore Amministrativo di una IPAB veniva riclassificato nella categoria D (ex ottava qualifica funzionale) del Ccnl Regioni ed Enti locali, sul rilievo della nullità della sua assunzione nella qualifica dirigenziale perché avvenuta senza concorso. Il dirigente, assistito dallo studio DLCI, con il patrocinio dell’avv. prof. Lorenzo Maria Dentici, ha appellato la sentenza di primo grado con cui era stata riconosciuta la legittimità della condotta del datore di lavoro e di fatto avallato il demansionamento da dirigente e impiegato.
La Corte di Appello di Palermo, dopo un’analitica ricostruzione della disciplina del rapporto di lavoro pubblico alle dipendenze delle IPAB, ha accolto il ricorso dell’ex dirigente basato sull’argomento che l’originario inquadramento contrattuale era stato disposto con atto amministrativo (mai impugnato) prima della privatizzazione del pubblico impiego e sulla specialità della disciplina in materia di IPAB.
Inoltre l’inquadramento originario del dirigente era stato disposto sulla base della corrispondenza tra declaratoria e le mansioni svolte dal Segretario dell’Ente, secondo la descrizione formulata nel regolamento organico vigente all’epoca. Tale atto è stato ritenuto corretto anche alla luce della giurisprudenza sull’art. 40 del d.p.r. n. 347/1983.
La Corte, al di là della circostanza della anteriorità della delibera contestata, di attribuzione della qualifica dirigenziale, rispetto alla disciplina di privatizzazione del pubblico impiego, ha pienamente condiviso la tesi del dirigente in ordine al carattere speciale della procedura prevista dal d.p.r. n. 347/1983 e circa la derogabilità alla disciplina dell’accesso alla qualifica dirigenziale mediante pubblico concorso nella specifica ipotesi di primo inquadramento.
La Corte ha, quindi, ritenuto nulla la determinazione di revoca dell’inquadramento contrattuale di cui era stato privato il dirigente dell’IPAB, per violazione delle norme di disciplina del rapporto di lavoro pubblico, in questo caso regolarmente instaurato. Ne è conseguito il diritto del lavoratore alla reintegrazione nella qualifica dirigenziale e al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla data di illegittimo demansionamento da dirigente a impiegato con ripristino, quindi, della qualifica e delle mansioni originarie.
I giudici di appello hanno, in conclusione, hanno affermato il diritto del lavoratore di mantenere la qualifica dirigenziale e il livello di inquadramento contrattuale attribuiti prima dell’atto che ne disponeva la revoca, condannando l’IPAB a corrispondergli, a titolo risarcitorio, le differenze di retribuzione tra l’originario inquadramento dirigenziale e quello di impiegato illegittimamente attribuito.
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